Conseguimento, rinnovo, revisione della patente; è il momento della verifica sanitaria
La patente di guida, comunemente, viene conseguita intorno ai 16-20 anni di età.
Prima del rilascio ci deve essere la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità spico-fisica.
Ma dopo? Il progredire dell’età anagrafica, la possibile insorgenza di patologie che prima non sussistevano, la manifestazione clinica di stati morbosi subclinici all’epoca del primo accertamento medico, potrebbero mettere in discussione la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
E allora? Il Legislatore ha previsto l’obbligatorietà della periodica verifica medica, con una tempistica che varia in funzione dell’età (visite più ravvicinate all’avanzare dell’anzianità del conducente) e della categoria di abilitazione (visite più ravvicinate per le patenti superiori e/o per le abilitazioni professionali), come da tabella sinottica riportata in un’altra new.
Ma quali sono i momenti standardizzati in cui l’idoneità alla guida viene rimessa in discussione? Oltre al primo conseguimento, la visita medica (ai sensi dell’art. 119 CdS) viene effettuata al momento del rinnovo della patente, ovvero in caso di provvedimenti di revisione legati a incidenti con lesioni personali, e/o di infrazioni al codice della Strada, tra cui, quelle relative alla guida in stato di ebbrezza, ovvero sotto gli effetti di sostanze stupefacenti (artt 186 e 187 del CdS).
A tal proposito si ricorda che, per i cosiddetti “neo-patentati”, il livello minimo di alcolemia è di ZERO e, quindi, anche un’assunzione di modestissime quantità di sostanze alcoliche (anche un ‘semplice’ cioccolatino contenente alcol) può essere rilevato, con tutte le conseguenze di tipo amministrativo e non solo che tale infrazione comporta.
Si ricorda, infine, che, alla luce delle norme vigenti, la revisione della patente, con convocazione a visita da parte della competente Commissione Provinciale, può essere anche disposta d’Ufficio nel caso in cui uno dei medici di cui all’art. 119 CdS, ovvero una Commissione Medico-Legale rilevino condizioni psico-fisiche di un soggetto che possano inficiarne l’idoneità alla guida; e questo anche a prescindere dalle finalità dell’accertamento medico-legale.